divorzio alla francese
divorzio alla francese
divorzio alla francese
Salvatore Patti
La nuova legge francese sul divorzio: il ruolo del notaio
1. Le finalità della legge di riforma. – 2. L’intervento del notaio. – 3. Le conseguenze del mancato accordo dei coniugi.
1. La legge n. 2004/439 del 26 maggio 2004, entrata in vigore il 1 gennaio 2005, come è noto, ha completato un itinerario di riforma iniziato da circa trent’anni, seguendo il metodo, suggerito da J. Carbonnier, di modificare il diritto per tappe, corrispondentemente all’evoluzione della società.
Le finalità della riforma sono state sintetizzate utilizzando soprattutto i termini «dédramatisation», «concentration des effets du divorce», «simplification et pacification».
«Dédramatisation» appare in questo contesto un termine significativo, perché serve ad indicare che il divorzio non deve essere visto e vissuto – come avveniva a metà del secolo scorso – alla stregua di un dramma, di una catastrofe familiare e personale.
La circostanza che circa la metà dei matrimoni nell’Unione Europea si conclude con il divorzio testimonia che la fine del rapporto matrimoniale, prima del suo termine naturale per la morte di uno dei coniugi, deve essere accettata come un’evenienza normale, da gestire nel modo più conveniente per tutti i soggetti coinvolti, in modo che ciascuno di essi possa riprendere il cammino con una diversa organizzazione della propria esistenza.
Già alla luce di queste considerazioni, a parte l’ovvia tutela degli eventuali interessi di minori, nasce il dubbio che la moderna visione dello scioglimento del matrimonio renda superfluo – o addirittura controproducente – il ricorso al giudice. Posto che il matrimonio si scioglie per una consapevole e libera decisione dei coniugi, così come avviene nel caso di ogni altro rapporto che vede in gioco interessi patrimoniali, e che quindi si determina la necessità di configurare un assetto stabile, certo ed equilibrato, sono altre le figure professionali che possono contribuire a soddisfare tali esigenze. La legge francese – come vedremo – attribuisce nuove e specifiche competenze al notaio.
Con l’espressione «concentration des effets du divorce» si esprime un altro importante fine della riforma, per certi versi collegato alla «dédramatisation». Se, infatti, il divorzio deve essere accettato come una evenienza «normale» nella vita della persona, così come normale, anche se spesso dolorosa, è la fine di qualsiasi rapporto sentimentale o affettivo, occorre che, nella misura possibile – soprattutto se non ci sono minori da educare e tutelare – le vicende economiche conseguenti allo scioglimento del matrimonio si esauriscano nel più breve tempo.
La nuova concezione del divorzio, ormai affermata in tutti i paesi europei, – che vede in posizione preminente le regole secondo cui il matrimonio si scioglie, anche subito dopo la sua conclusione, se ciò corrisponde alla volontà dei coniugi (o di uno di essi) – impone quindi che le eventuali prestazioni patrimoniali a carico e, rispettivamente, a favore di uno degli ex-coniugi, si esauriscano nel più breve tempo possibile. In tal senso (il nuovo testo del) l’art. 270 Code civil stabilisce che «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractére forfaitaire. Elle prend le forme d’un capital dont le montaut est fixé par le juge».
L’ultimo comma dell’art. 270 Code civil stabilisce che il giudice può rifiutare la suddetta prestazione se ciò è richiesto dall’equità, sia in considerazione dei criteri previsti nell’articolo successivo (bisogno del coniuge e risorse dell’altro coniuge, tenendo conto della situazione al momento del divorzio e dell’evoluzione prevedibile), sia quando il divorzio è pronunciato per colpa esclusiva del coniuge che domanda il beneficio di questa prestazione, con riguardo alle circostanze particolari della fine del rapporto.
La decisione del giudice sulle conseguenze patrimoniali non ha luogo se i coniugi hanno stipulato una convenzione (art. 267 Code civil). L’art. 265-2 stabilisce infatti che «les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial». Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la convenzione deve essere stipulata per atto notarile quando la liquidazione riguarda beni sottoposti a pubblicità.
Sotto questo profilo, la nuova regolamentazione francese degli effetti del matrimonio corrisponde a quella dominante in Europa: non si fa riferimento soltanto ai paesi nordici, nei quali come è noto il mantenimento dell’ex-coniuge rappresenta una misura eccezionale e in genere limitata nel tempo, ma anche alla recente legge tedesca, che prevedendo una nuova disciplina dell’Unterhaltsrecht, ha introdotto il principio delle Selbstverantwortung, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge è obbligato a provvedere al proprio mantenimento ed ha una pretesa nei confronti dell’ex coniuge soltanto se non è in condizioni di vivere in modo autonomo (§ 1569 BGB). Il principio dell’autoresponsabilità si diffonde pertanto nel continente europeo ed appare l’unico in grado di consentire nella società moderna una gestione consapevole e matura del rapporto matrimoniale e della sua eventuale conclusione.
La «simplification» della procedura rappresenta la naturale conseguenza della nuova visione del divorzio, mentre potrebbe trarre in inganno il termine «pacification». Si potrebbe infatti pensare ad un tentativo di conciliazione, ad un superamento del dissidio che ha condotto alla crisi coniugale. Ma non è così: si fa riferimento piuttosto all’intento di favorire il dialogo tra le parti, di dare grande spazio alla loro volontà in un quadro complessivo caratterizzato dalla richiesta di comportamento leale.
2. La nuova legge prevede quattro forme di divorzio: per mutuo consenso; per accettazione del principio della “rottura” del matrimonio; per alterazione definitiva del legame coniugale; per colpa.
L’intervento del notaio può essere richiesto in primo luogo nel caso di divorzio per mutuo consenso. La richiesta di divorzio per mutuo consenso, che deve essere presentata dagli avvocati dei coniugi o da un avvocato scelto di comune accordo (art. 250 Code civil), non deve indicare, a pena di irricevibilità, i motivi della domanda ma semplicemente alcuni dati elencati nell’art. 1900 Nouveau Code de procédure civile (nome, prenome, professione ecc.).
Parimenti, a pena di irricevibilità, la domanda deve allegare una convenzione datata e sottoscritta da ciascuno dei coniugi e dal loro avvocato contenente una regolamentazione completa degli effetti del divorzio con le indicazioni relative alla liquidazione del regime matrimoniale o la dichiarazione che non si procede ad alcuna liquidazione. Il documento relativo alla liquidazione – come detto – richiede l’autentica notarile quando riguarda diritti su immobili soggetti a pubblicità (art. 1091 Nouveau Code de procédure civile).
Dopo l’entrata in vigore della legge di riforma, l’intervento del notaio precede quindi l’inizio del procedimento dinanzi al giudice, mentre in base alla disciplina abrogata faceva seguito allo spirare del «periodo di riflessione» di tre mesi, oggi soppresso. Il notaio, pertanto, assiste i coniugi in una fase in cui la procedura di divorzio non è ancora iniziata e non è stata ancora depositata alcuna domanda di divorzio, al fine di stipulare una convenzione destinata ad essere sottoposta all’omologazione del giudice. In senso critico è stato osservato che in tal modo si ritarda la richiesta di divorzio, ma occorre considerare che il ritardo iniziale viene certamente compensato dalla successiva semplificazione del procedimento davanti al giudice.
Si noti che nel caso di divorzio per mutuo consenso, se viene richiesta una «prestation compensatoire» o essa viene concordata tra le parti, ciascuno dei coniugi è tenuto a rendere una «déclaration sur l’honneur» circa l’esattezza dei dati forniti in merito alle proprie risorse, ai redditi, al patrimonio e alle condizioni di vita (art. 272 Code civil).
La suddetta dichiarazione, per la quale non è prevista alcuna forma particolare, certifica l’esattezza delle informazioni fornite, nell’interesse dell’altro coniuge, e consente al giudice un effettivo controllo ai fini della omologazione.
3. Se i coniugi, nonostante i suggerimenti del notaio, non riescono a trovare un accordo, le difficoltà legate allo stato di crisi del loro rapporto, soprattutto in presenza di figli minori, possono rendere preferibile il ricorso alla seconda forma di procedura prevista dalla nuova disciplina, cioè il divorzio per accettazione del principio di “rottura” del matrimonio. In questo caso, il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, prende le necessarie misure provvisorie e i coniugi hanno comunque la possibilità di raggiungere un accordo, nel corso del procedimento, su tutte o una parte delle conseguenze del divorzio, e di sottoporre la relativa convenzione al giudice per l’omologazione.
In mancanza di accordo dei coniugi («consentement mutual») circa l’eventuale pagamento di una somma di denaro o sulle modalità di tale pagamento, il giudice può ordinare il pagamento di una «prestation compensatoire», che normalmente è rappresentata da una somma versata una tantum (art. 270, al. 2 Code civil) e può anche avere ad oggetto l’attribuzione di beni in proprietà (art. 274 Code civil). Peraltro, se il debitore non è in grado di pagare tutta la somma in un’unica soluzione, il giudice può fissare le «modalités» del pagamento, in un periodo massimo di otto anni, sotto forma di versamenti periodici. Proprio al fine di assicurare la definitiva cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, soltanto in ipotesi eccezionali, la «prestation compensatoire» può assumere la forma di una rendita a vita (rente viagère). In ogni caso non è possibile che successivamente venga aumentato l’ammontare stabilito: «la (eventuale) révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge» (art. 276-3 al. 2 Code civil).
La volontà del legislatore di evitare qualsiasi prosecuzione di rapporti economici tra gli ex coniugi risulta inoltre dalla nuova regola introdotta dall’art. 276-4 Code civil, secondo cui il debitore di una «prestation compensatoire» sotto forma di rendita può chiedere al giudice, in qualsiasi momento, di sostituire in tutto o in parte la rendita con il pagamento di una somma. Analoga domanda può essere presentata dal creditore della prestazione patrimoniale se dimostra che le condizioni del debitore consentono questa modifica.
La nuova legge francese ha quindi accresciuto gli spazi lasciati all’autonomia privata nella materia in esame.
In particolare, la nuova legge, pur non avendo modificato le modalità di versamento della «prestation compensatoire» stabilite dalla legge del 30 giugno 2000, favorisce ulteriormente l’accordo dei coniugi. Il giudice dovrà intervenire soltanto nei casi in cui manca l’accordo sull’ammontare o sulle modalità di pagamento. I coniugi possono, tra l’altro, individuare una soluzione che invece non potrebbe costituire oggetto della decisione del giudice: es. il pagamento della somma stabilita in un periodo superiore a otto anni oppure una rendita temporanea: l’accordo dovrà comunque essere sottoposto all’omologazione del giudice, che può essere negata soltanto nei casi in cui la convenzione ripartisce in modo non equo diritti ed obblighi delle parti.
martedì 29 gennaio 2008