mutuo informato
mutuo informato
Mutuo Informato
Indicazioni a chi richiede un Mutuo Ipotecario
Le Guide per il Cittadino
Consiglio Nazionale del Notariato
Adiconsum
Adoc
Altroconsumo
Assoutenti
Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori
Continua la collaborazione tra Notariato e Associazioni dei
Consumatori, definita da un accordo e finalizzata, in primo
luogo, a una informazione corretta e trasparente per
tutelare i cittadini - “parte debole” - nei confronti di
contraenti “forti”, colmando le possibili asimmetrie
informative che molte volte compromettono il buon esito
di un’operazione.
Ogni pubblicazione, di facile consultazione e realizzata con
linguaggio colloquiale e terminologia comprensibile,
affronterà problemi con i quali i consumatori spesso si
devono confrontare, come la stipula di un contratto di
mutuo o l’acquisto di una casa, per i quali è necessaria e
auspicabile la consulenza del notaio e delle organizzazioni
di tutela del cittadino.
Questa prima Guida, Mutuo Informato, sarà presto
seguita da altre pubblicazioni e potrà essere richiesta al
Consiglio Nazionale del Notariato o alle Associazioni che
hanno partecipato alla realizzazione del documento, e sarà
consultabile nei rispettivi siti web.
Settembre 2006
1
Nasce così una nuova collana,
Le Guide per il Cittadino
dell’immobile, per fare fronte agli impegni assunti, ha l’assoluta
necessità di giungere in qualsiasi modo e senza ritardi
all’erogazione del finanziamento.
E’ il caso di ricordare, inoltre, che l’intervento preventivo
del notaio in contratti di questo genere costituisce
un’opportunità effettiva di ottenere assistenza legale
ordinariamente e complessivamente ricompresa
nel costo dell’atto notarile. Ciò comporta
effetti di riduzione del contenzioso e di stabilità generale che
si ripercuotono positivamente non solo sul cliente e sulla
banca ma anche sull’intero sistema economico e sul suo sviluppo.
2 3
Chiedere e ottenere un mutuo per l'acquisto della casa
oggi è un'operazione molto frequente ma richiede - come
ogni prodotto giuridico - attenzione.
Per ottenere un mutuo è normalmente sufficiente rivolgersi
a una banca e fornire i documenti che questa chiede.
Nella normalità dei casi non è necessario avvalersi di un mediatore
finanziario: nel caso ciò avvenga, i costi dell’operazione
sono destinati a incrementarsi in relazione al compenso
da riconoscere all’intermediario, fissato talvolta in significative
percentuali della somma mutuata.
La garanzia ipotecaria (vedi alla voce L’importo dell’ipoteca)
impone per legge la prestazione notarile, in quanto si va
a toccare il registro pubblico delle proprietà immobiliari, e
ciò può essere fatto esclusivamente da un soggetto qualificato,
pubblico ufficiale, che impedisca frodi a danno della
banca e dei clienti e che se ne assuma la responsabilità a garanzia
delle parti.
Chi chiede (mutuatario) un mutuo ipotecario e ha bisogno di
chiarimenti può rivolgersi, oltre che alla banca, anche alle
Associazioni dei consumatori e al notaio di fiducia,
professionista imparziale, la cui scelta spetta al mutuatario
e il cui intervento può essere utilizzato al meglio per
avere tutta la consulenza e le informazioni necessarie relative
all’operazione.
La prassi di rivolgersi per tempo al notaio è veramente
determinante e da incentivare, in quanto il notaio ha
minore possibilità di azione se i problemi vengono posti nell’imminenza
di scadenze contrattuali quando l’acquirente
Chiedere un mutuo
Chi chiede un mutuo ipotecario
e ha bisogno di chiarimenti
può rivolgersi, oltre che alla banca,
anche alle Associazioni
dei consumatori e al notaio di fiducia
Avolte i contratti di mutuo sono di difficile comprensione.
Questo in parte è dovuto alla necessità di utilizzare termini
tecnici insostituibili; certamente uno sforzo di semplificazione
garantirebbe un rapporto più chiaro tra banche e clienti.
I consumatori, ai sensi del Codice del consumo (Decreto Legislativo
n. 206/2005), hanno un vero e proprio diritto ad
una informazione esauriente - chiara e comprensibile - principio
che, già a partire dal 1° ottobre 2003, in forza di una
delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(C.I.C.R.), è contenuto nella nuova disciplina nazionale
sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Per effetto di quest’ultima normativa, le banche sono anzitutto
tenute a mettere a disposizione della clientela nei locali
aperti al pubblico un foglio informativo il quale deve contenere,
tra l'altro, le condizioni economiche dell'operazione
e le principali clausole contrattuali che la regolano. Tale informativa
può essere attuata anche mediante l’utilizzo di un
prospetto chiamato European Standardised Information
Sheet (E.S.I.S.), frutto del Codice deontologico per l’informativa
precontrattuale relativa ai mutui per la casa di abitazione,
promosso da una Raccomandazione del 1° marzo 2001
dalla Commissione Europea.
In forza della delibera del C.I.C.R. il cliente (mutuatario), una
volta scelta la banca finanziatrice, ha poi il diritto di
avere in consegna da quest’ultima, con un congruo anticipo
prima della conclusione del contratto, una copia completa
del testo contrattuale per una ponderata valutazione
del suo contenuto. La consegna di tale copia non
4
La chiarezza del contratto
impegna le parti alla conclusione del contratto. E’ senz’altro
da raccomandare al consumatore un effettivo e tempestivo
esercizio di tale diritto, perché solo avendo il tempo di leggere
le clausole economiche e normative del contratto (e di
tutti gli allegati), o di farle leggere al notaio di fiducia o alle
Associazioni dei consumatori, può richiedere
eventuali modifiche e correzioni, nonché evitare sorprese
dell’ultimo istante.
Al contratto deve altresì essere unito un documento di
sintesi volto a fornire al cliente con chiara evidenza un riassunto
delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.
Se si incontrano difficoltà nella comprensione di tali documenti
e delle indicazioni fornite dai funzionari di banca, ci si
può rivolgere sia alle Associazioni dei consumatori,
sia al notaio, che daranno le informazioni e le spiegazioni
del caso.
Qualunque cliente ha il diritto di scegliere il
notaio di propria fiducia: può rivolgersi ad esso senza soggezione,
anche prima della scelta definitiva della banca, allo
scopo di ottenere informazioni e consigli. 5
I consumatori hanno un vero e proprio diritto ad una informazione esauriente
bile ma che non può mai superare un certo tetto massimo predefinito;
esistono, poi, i mutui a tasso variabile ma con
rata fissa, in cui gli eventuali aumenti o diminuzioni del parametro
di riferimento si riflettono sulla durata del contratto allungandola
o abbreviandola; ed altri casi ancora.
E' anche necessario informarsi se il mutuo proposto dalla
banca abbia un tasso iniziale (di ingresso) più basso per
le prime rate rispetto al tasso che verrà applicato successivamente
per la restante maggior parte delle rate (cosiddetto tasso
a regime, il quale è, ovviamente, quello più importante).
Al fine di avere una chiara rappresentazione degli obblighi cui
occorrerà fare fronte, è senz’altro opportuno richiedere alla
banca il piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento consiste in una tabella contenente
l’indicazione di tutte le rate da pagare (suddivise tra capitale
e interessi) e le date di scadenza: ciò consente una più
chiara pianificazione del bilancio familiare. I dati forniti dal piano
di ammortamento sono, a seconda dei casi, più o meno indicativi:
nel caso di mutuo a tasso variabile, infatti, sono calcolati
sulla base del tasso al momento della stipula, e non possono
tener conto anche delle eventuali future variazioni dei tassi
di mercato. Si chiama preammortamento il periodo di
tempo - generalmente di breve durata - durante il quale il mutuatario
è impegnato a restituire rate composte da soli interessi
e non anche da capitale.
7
Il tasso degli interessi e la durata sono senz’altro gli elementi
principali da tener presenti nella valutazione di un mutuo.
Il tasso può essere fisso, quando è convenuto nella stessa misura
per tutta la durata del mutuo, oppure variabile, quando
è determinato con riferimento a parametri mutevoli che devono
essere definiti con criterio di obiettività e terzietà.
La scelta tra tasso fisso e variabile è questione di merito, relativamente
alla quale il mutuatario ha piena discrezionalità, assumendone
il rischio con totale responsabilità: preferisce il
primo, di massima, colui che ritiene che il costo del denaro aumenterà
nel periodo di durata del mutuo; se così sarà, avrà fatto
un buon affare, perché la sua rata resterà invariata; ma se invece
il costo del denaro diminuisce, potrà trovarsi a pagare un
interesse fuori mercato, senza avere, in termini contrattuali,
alcun diritto nei confronti della banca di modificare le condizioni
del mutuo. Preferisce il tasso variabile in particolare chi
ritiene che il costo del denaro possa ancora scendere, e non
vuole perdere la possibilità che la sua rata di pagamento si abbassi
conseguentemente; se, invece, il costo del denaro sale, aumenterà
anche l'importo della rata. Il tasso di un mutuo variabile
è – normalmente - più basso di quello di un mutuo a tasso
fisso.
Ferma restando la suddivisione principale tra mutui a tasso fisso
e mutui a tasso variabile, esistono diverse tipologie di
contratti in cui i suddetti criteri possono fondersi o alternarsi:
ad esempio, con il termine di mutuo a tasso misto si indica
l'ipotesi in cui, a scelta del mutuatario, e secondo le modalità
stabilite nel contratto, il tasso di interesse passa da fisso a variabile
o viceversa; si chiama mutuo con cap quello a tasso varia-
6
Il tasso di interesse
(fisso o variabile) e la durata
Al fine di avere una chiara rappresentazione degli obblighi cui occorrerà fare fronte, è
senz’altro opportuno richiedere alla banca il piano di ammortamento
E' bene inoltre informarsi preventivamente presso la banca, il
notaio di fiducia o le Associazioni dei consumatori, delle imposte
che gravano il mutuo e delle spese notarili.
Il trattamento fiscale dei finanziamenti bancari è regolato dall’articolo
15 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 601/1973: in luogo delle ordinarie imposte, sempre che
la durata del finanziamento sia stabilita in più di diciotto mesi,
si applica un’imposta sostitutiva che, per prassi costante e generale,
è addossata al cliente. L’imposta è pari allo 0,25% dell’importo
mutuato, fatta eccezione per i finanziamenti contratti per
l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di “seconde case”,
per i quali l’imposta sale al 2%.
Quanto alla parcella notarile, essa è fissata sulla base di
una tariffa approvata con decreto ministeriale: è legittimo richiedere
al notaio di fiducia un preventivo, esibendogli la documentazione
necessaria per una valutazione realistica del lavoro
da compiere. La parcella notarile è di base calcolata sul valore
della pratica la quale, ai sensi di legge, coincide con l’importo
per cui viene iscritta l’ipoteca; detto valore, come si vedrà più
avanti, è superiore alla somma mutuata anche in misura notevole.
Il preventivo è da valutarsi con prudenza, anche alla luce
della complessità della pratica.
Altre indicazioni sulla parcella notarile si possono trovare
sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato all’indirizzo
9
Al costo complessivo del mutuo contribuiscono, oltre agli
interessi, anche altre spese che è necessario conoscere per
tempo.
Qui, infatti, si possono trovare spiacevoli sorprese in termini
di oneri economici; è quindi opportuno esaminare con attenzione,
e confrontare - banca per banca - le spese di
perizia e di istruttoria e ogni altra voce di costo. Tra queste
anche le assicurazioni - più o meno obbligatorie - con le
quali ci si garantisce contro il rischio di incendio/scoppio
dell'immobile concesso in garanzia, o di invalidità e di morte
di chi contrae il prestito. Dei contratti di assicurazione
vanno verificati con attenzione, tra l’altro, la durata, le modalità
di pagamento, l’eventuale sovrapposizione con altre
assicurazioni già esistenti, ad esempio quelle condominiali,
e altro.
Queste spese aggravano il costo complessivo del mutuo e ne
rendono più difficile la valutazione.
Allo scopo di fare chiarezza, le banche forniscono al
cliente - e il cliente ha il diritto di ottenere prima della stipulazione
del contratto l’Indicatore Sintetico di Costo
(I.S.C). Si tratta di un indice calcolato in conformità al Tasso
Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), che fornisce in
termini percentuali il costo effettivo, rappresentato cioè da un
tasso che tiene conto, oltre che del tasso nominale degli interessi,
anche degli altri oneri da sostenere per utilizzare il credito.
Con tale indice il cliente dovrebbe essere in grado di confrontare
su base omogenea il costo reale dei mutui proposti
dalle varie banche.
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Le altre spese accessorie:
attenzione alle sorprese il consumatore
è in grado
di confrontare
il costo reale
dei mutui
proposti
dalle banche
Con l’Indicatore Sintetico di Costo
dunque, informarsi presso la banca e presso il notaio sui tempi
di effettiva disponibilità del denaro.
Per evitare questa attesa alcune banche mettono subito a disposizione
la somma mutuata a titolo di un contratto diverso dal
mutuo, chiamato prefinanziamento: in tal caso è opportuno
verificare quali siano gli interessi e gli altri eventuali oneri
che la banca richiede.
In alternativa al prefinanziamento è necessario accordarsi in anticipo
con il venditore il quale, se vende prima di incassare tutto
il prezzo, deve essere opportunamente garantito. E' compito del
notaio di fiducia proporre e spiegare alle parti le diverse soluzioni
possibili.
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Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per
ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi
con prudente anticipo e prospettare chiaramente
alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano
rispettati i tempi previsti. Quando ci si è impegnati a comprare
una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale
al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria
per la concessione del mutuo possono costare
cari.
Inoltre, poiché l'ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio
la iscrive nell'apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può
essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo,
a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia
certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca:
ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre
settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro
ottenuto in prestito.
Nel caso di mutuo assunto al fine del pagamento del prezzo di
una compravendita immobiliare, il venditore dovrà di conseguenza
attendere diversi giorni per essere pagato. Bisogna,
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I tempi di istruttoria
e di erogazione
Bisogna informarsi presso la banca
e presso il notaio sui tempi
di effettiva disponibilità del denaro
E' compito del notaio di fiducia
proporre e spiegare alle parti le diverse
soluzioni possibili
Gli inadempimenti verificatisi nel settore dei finanziamenti causano
le dovute segnalazioni ad enti pubblici e privati
appositamente costituiti per il controllo e la prevenzione
delle frodi e il rischio del credito, e che hanno lo scopo di monitorare
la puntualità dei pagamenti effettuati; la segnalazione
degli inadempimenti a questi enti può pregiudicare l’ottenimento
di nuovi finanziamenti. I Sistemi di Informazione Creditizia
(S.I.C.), gestiti dagli enti privati sono soggetti a codici deontologici
e di buona condotta; la banca dati gestita da enti pubblici
(detta centrale rischi) è disciplinata dalle istruzioni della Banca
d’Italia.
13
Anche se chi chiede un mutuo non pensa di venire a trovarsi
nella condizioni di non poter pagare puntualmente le rate, è
necessario valutare attentamente anche questa eventualità per
evitare che circostanze sfavorevoli o impreviste producano pericolosi
effetti a catena.
Il tasso di mora è generalmente superiore a
quello ordinario, al fine di disincentivare il ritardo nei pagamenti;
anch'esso, però, secondo i più recenti orientamenti
normativi e giurisprudenziali, non può esorbitare certi livelli affliggendo
in modo eccessivo il mutuatario. In alcuni contratti,
accanto alla mora, si aggiungono altre voci (commissioni di insoluto,
spese di recupero crediti, ecc.), che ottengono nella sostanza
il risultato di maggiorare l’ammontare di risarcimento a
carico del mutuatario.
Il ripetersi di ritardi, o addirittura di definitivi mancati pagamenti
delle rate, conduce alla decadenza dai termini di rateizzazione
o alla risoluzione del contratto per inadempimento,
con conseguente obbligo di restituzione immediata dell’intero
capitale e di tutti gli accessori maturati: la mancata restituzione
apre la strada al recupero coattivo del credito, mediante le procedure
giudiziarie esecutive che comportano la vendita forzata
dell’immobile concesso in ipoteca.
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Il tasso di mora per ritardato pagamento
e i rischi conseguenti
Gli inadempimenti
causano
segnalazioni che
possono
pregiudicare
l’ottenimento di
nuovi finanziamenti
Nel concedere un mutuo la banca deve considerare non solo
il valore dell’immobile offerto in garanzia, ma anche la capacità
economica del debitore di pagare le rate del
mutuo (un elemento di valutazione è costituito dalla dichiarazione
dei redditi). Per questa ragione, talvolta, viene richiesta la
fideiussione da parte di un terzo (ad esempio da parte di un
genitore per il figlio), che si assume così l’impegno di pagare
quanto dovuto dal debitore in caso di suo inadempimento. Della
fideiussione devono essere determinati i limiti di importo e di
durata.
E' invece da respingere l'eventuale richiesta di una
procura a vendere la casa concessa in ipoteca nel caso
in cui non vengano pagate le rate del mutuo.
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L’ipoteca è la garanzia che la banca acquisisce allo scopo
di agevolare il recupero forzato del proprio credito quando il debitore
non paga. Essa si dice di primo grado quando non
è preceduta da altre ipoteche.
Per determinare il valore dell’ipoteca, alla somma mutuata (capitale)
debbono essere aggiunti gli interessi concordati, quelli
previsti per eventuali ritardi nei pagamenti, le pure eventuali
spese giudiziali, ecc. Per questa ragione, come sopra già detto,
l'ipoteca viene iscritta per un importo anche notevolmente
superiore a quello del mutuo.
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L’importo dell’ipoteca Le garanzie supplementari
richieste dalla banca
La legge prevede la detraibilità fiscale di una
parte degli interessi passivi e degli oneri accessori
(tra cui la parcella notarile sul mutuo) pagati per mutui
ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad
abitazione principale; la detrazione è circoscritta alla parte di interessi,
ed oneri, relativa alla quota del mutuo che copre il prezzo
di acquisto dell’abitazione dichiarato nell’atto di compravendita
e le altre voci di spesa ammesse.
E' prevista la detraibilità fiscale anche degli interessi relativi ai
mutui contratti per la costruzione e la ristrutturazione
edilizia dell'abitazione principale.
Il vantaggio fiscale è un elemento di cui tener conto nella
valutazione del costo complessivo del mutuo: è però senz'altro
opportuno farsi consigliare dal notaio di fiducia, o da un
esperto fiscalista, per orientarsi correttamente nell'intricata rete
delle condizioni e dei limiti alla detrazione.
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Nei contratti di credito fondiario (art. 38 e segg. Decreto
Legislativo n. 385/1993, Testo Unico Bancario), la possibilità
di restituire il mutuo anticipatamente è una
facoltà attribuita dalla legge (art. 40 del suddetto Testo Unico)
al mutuatario. Generalmente anche negli altri contratti è convenzionalmente
prevista tale possibilità. Il mutuatario può quindi
decidere, a un certo punto dell'ammortamento, di chiudere il
contratto, restituendo il capitale ancora dovuto sul quale evidentemente
smette di pagare gli interessi.
A fronte di questo mancato guadagno la banca può, se previsto
nel contratto, richiedere un compenso (chiamato anche
commissione e, a volte, penale). Secondo una delibera
del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)
del 9 febbraio 2000, che peraltro è dettata solo per i mutui
di credito fondiario, il compenso deve - ove sia previsto - essere
fissato in via “esclusiva e omnicomprensiva”, e
il contratto deve prevedere con apposita ed espressa menzione,
che “nessun altro onere può essere addebitato”.
Non solo: deve essere indicata specificatamente la formula
di calcolo del compenso, utilizzando eventualmente indici finanziari
rilevabili da fonti di agevole consultazione, e riportando
nel contratto o in un suo allegato uno o più esempi di applicazione
della formula. Di norma il compenso per l’anticipata
estinzione è più basso nei contratti di mutuo a tasso variabile
che nei contratti di mutuo a tasso fisso.
L'art. 10, secondo comma, del d.l. 223/2006 (c.d. decreto Bersani)
convertito in l. 248/2006, introduce da ultimo alcuni dubbi
sulla legittimità del compenso per anticipata estinzione: la soluzione
potrà essere fornita da indicazioni ministeriali, giurisprudenziali
o da ulteriori interventi legislativi.
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La commissione
per estinzione anticipata
La detraibilità fiscale:
attenzione ai limiti
Il mutuo si estingue con il pagamento dell'ultima rata. L'ipoteca
che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano
trascorsi vent’anni dalla sua costituzione, in pratica da
quando il mutuo è stato concesso (salvo rinnovo, in caso di
mutuo di durata ultraventennale). Per i contratti di durata inferiore
ai vent’anni, perciò, una volta rimborsato il mutuo, l'ipoteca
diviene solo formale in quanto non c'è più un credito da
garantire: potrà lasciarsi estinguere autonomamente e senza
costi mediante decorso del tempo.
Se l'immobile deve essere venduto o concesso in una nuova
ipoteca, sarà doveroso procedere ad uno specifico atto di
cancellazione dell'ipoteca, che richiede necessariamente
l’intervento del notaio.
E' bene ricordare che la cancellazione di un'ipoteca richiede
sempre del tempo e che il suo costo, tra oneri bancari e notarili,
può non essere trascurabile, anche se certamente di molto inferiore
al costo del mutuo: è bene informarsi preventivamente
presso la banca e il notaio di fiducia.
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Le variazioni nell’andamento del costo del denaro possono
far sorgere, in alcuni casi, la convenienza a “cambiare in
corsa” le condizioni dei mutui: tale modifica si chiama rinegoziazione.
La rinegoziazione è un istituto di nuova affermazione nel panorama
giuridico europeo, ma è comunque legato a un nuovo accordo
di entrambe le parti (banca-cliente), e difficilmente può essere
oggetto di una pretesa unilaterale da parte del mutuatario.
La rinegoziazione può essere relativa solo al tasso o alla durata e
perfezionarsi con un semplice accordo scritto tra le parti; in ogni
caso devono essere attentamente valutati i costi bancari, al fine
di verificare la reale convenienza dell’operazione.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato
la disponibilità a una concreta riduzione
dei compensi dovuti per gli atti di rinegoziazione,
quando sia richiesto l’intervento del notaio.
Attenzione: anche se può avere alcuni effetti analoghi alla rinegoziazione,
costituisce operazione giuridicamente diversa
quella di estinguere il vecchio mutuo per accenderne uno nuovo
presso la stessa o un’altra banca.
In tale caso, occorrerà tener conto sia dei costi connessi con l’anticipata
estinzione, sia di quelli derivanti dalla stipulazione di un
nuovo contratto notarile.
Sarà inoltre necessario considerare che, ai fini del mantenimento
del diritto alla detrazione fiscale degli interessi sui mutui per la prima
casa, il nuovo mutuo deve essere stipulato per un importo
non superiore al residuo debito in linea capitale del precedente,
maggiorato delle spese e degli oneri correlati.
18
La rinegoziazione e il "cambio" del
mutuo: attenzione a vantaggi e svantaggi
Le modalità di cancellazione
dell’ipoteca
Rinegoziazione
e cambio del
mutuo sono
operazioni
giuridicamente
diverse
- che stabiliscono, nel caso di controversie, come foro competente
quello della sede della banca e non quello della
residenza del consumatore;
- in forza delle quali le risultanze della contabilità bancaria
(estratti conto) fanno sempre piena prova per la determinazione
di quanto dovuto dalla parte mutuataria;
- che vietano incondizionatamente al mutuatario il diritto di
chiedere la cancellazione della garanzia ipotecaria
dopo che il mutuo è stato integralmente rimborsato;
- che vietano in termini assoluti l’accollo a terzi del debito
derivante dal mutuo;
- con le quali si vieta la vendita dell’immobile concesso
in garanzia o comunque se ne inibisce l’uso in modo
rilevante;
- che derogano allo specifico e più favorevole regime di responsabilità
previsto dalla legge (art. 190 c.c.) per le obbligazioni
assunte da coniugi in comunione legale.
Appaiono inoltre vessatorie le clausole che pretendono di consentire
alla banca di modificare unilateralmente e
senza giustificato motivo le condizioni economiche
del contratto, compreso il tasso di interesse.
L'art. 10, primo comma, del d.l. 223/2006 (c.d. decreto Bersani)
convertito in l. 248/2006, sembra da ultimo escludere la legittimità
stessa di una modifica unilaterale delle condizioni,
qualora non sussista un giustificato motivo.
21
Il Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo” – e
prima ancora gli artt. 1469-bis e ss. introdotti nel codice civile
dall’art. 25 della Legge n. 52/1996 che ha recepito la disciplina
comunitaria in materia (Direttiva 93/13/CEE) – considera vessatorie
le clausole che, nei rapporti contrattuali tra consumatori
e professionisti, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. art. 33).
Sul tema delle clausole vessatorie sono da tempo intervenuti le
Associazioni dei consumatori, il Consiglio Nazionale del Notariato
e l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.).
In particolare l’Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio Nazionale
del Notariato e le Associazioni dei consumatori partecipanti
al tavolo di lavoro aperto in A.B.I. hanno condiviso uno
schema negoziale di “Contratto di finanziamento
fondiario stipulato in atto unico e Capitolato
di patti e condizioni generali”. Tale schema è stato
elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela
del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale
nel rapporto banca-cliente: esso può essere tenuto
a riferimento per la valutazione delle bozze contrattuali proposte
dalle banche.
Ai sensi di legge, la vessatorietà va sempre valutata in linea di
fatto, considerando se - caso per caso - la clausola determini o
meno un "significativo squilibrio contrattuale" a danno del
contraente consumatore. In linea generale e astratta sono soggette
a valutazione di vessatorietà, ad esempio, le clausole:
20
Le clausole vessatorie
Confconsumatori
Via Mazzini, 43
43100 Parma
Federconsumatori
Via Palestro, 11
00185 Roma
Lega Consumatori
Via Orchidee, 4/a
20147 Milano
Movimento Consumatori
Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
Movimento Difesa del Cittadino
Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
Unione Nazionale Consumatori
Via Duilio, 13
00192 Roma
23
Consiglio Nazionale del Notariato
via Flaminia, 160
00196 Roma
Adiconsum
Via G.M. Lancisi, 25
00161 Roma
Adoc
Via Tor Fiorenza, 35
00199 Roma
Altroconsumo
Via Valassina, 22
20159 Milano
Assoutenti
Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
Cittadinanzattiva
Via Flaminia, 53
00196 Roma
22
Indirizzi utili
Chiedere un mutuo
2
La chiarezza del contratto
4
Il tasso di interesse (fisso o variabile) e la durata
6
Le altre spese accessorie: attenzione alle sorprese
8
I tempi di istruttoria e di erogazione
10
Il tasso di mora per ritardato pagamento
e i rischi conseguenti
12
L'importo dell'ipoteca
14
Le garanzie supplementari richieste dalla banca
15
La commissione per estinzione anticipata
16
La detraibilità fiscale: attenzione ai limiti
17
La rinegoziazione e il "cambio" del mutuo:
attenzione a vantaggi e svantaggi
18
Le modalità di cancellazione dell'ipoteca
19
Le clausole vessatorie
20
mutuo informato
lunedì 24 settembre 2007